Prima di autorizzare qualsiasi lavoro forzato od obbligatorio per la esecuzione di opere edilizie o di manutenzione che obbligano i lavoratori a soggiornare sui luoghi del lavoro per un periodo prolungato, le autorità competenti devono accertarsi:
1. che sono state prese tutte le misure necessarie per assicurare le condizioni igieniche dei lavoratori e per garantire le indispensabili cure mediche e, in modo particolare:
2. che sono state prese misure adeguate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente per facilitare l’invio d’una parte del salario a quest’ultima, in modo sicuro e con il consenso o a domanda del lavoratore stesso;
3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sui lavori e per tornarne saranno assicurati dall’amministrazione, sotto la sua responsabilità e a sue spese, e che l’amministrazione stessa faciliterà questi viaggi utilizzando nella più larga misura possibile tutti i mezzi di trasporto disponibili;
4. che in caso di malattia o d’infortunio del lavoratore che cagionerebbe un’incapacità al lavoro di una certa durata, il rimpatrio del lavoratore sarà assicurato a spese dell’amministrazione;
5. che qualunque lavoratore che desidera restare sul posto come lavoratore libero, allo spirare del suo periodo di lavoro forzato, od obbligatorio, avrà la facoltà di farlo senza decadere, per un periodo di due anni, dai suoi diritti di rimpatrio gratuito.
Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d’entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s’assurer:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.