1. Le riserve fatte da uno Stato al presente Regolamento sono valide soltanto se accettate dall’Assemblea mondiale della sanità. Il presente Regolamento entra in vigore per lo Stato che ha fatto delle riserve soltanto quando queste sono accettate dall’Assemblea, ovvero, se l’Assemblea vi si è opposta per il fatto che esse contravvengono essenzialmente al carattere e allo scopo del Regolamento, quando dette riserve sono state ritirate.
2. Un rifiuto parziale del presente Regolamento equivale a una riserva.
3. L’Assemblea Mondiale della Sanità può mettere come condizione d’accettazione di una riserva l’obbligo per lo Stato che la formula di continuare ad assumere uno o più obblighi che si riferiscono all’oggetto di detta riserva e precedentemente accettati dallo Stato di cui si tratta conformemente alle convenzioni, ai regolamenti e agli accordi nominati nell’articolo 86.
4. Se uno Stato formula una riserva, che secondo l’Assemblea Mondiale della Sanità, non contravviene essenzialmente a uno o più obblighi precedentemente accettati dallo Stato di cui si tratta conformemente alle convenzioni, ai regolamenti o agli accordi nominati nell’articolo 86, l’Assemblea può accettare questa riserva senza domandare allo Stato, come condizione per l’accettazione, che si obblighi nel modo previsto nel paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se l’Assemblea mondiale della sanità si oppone a una riserva e se questa non è ritirata, il presente Regolamento non entra in vigore per lo Stato che ha fatto la riserva di cui si tratta. Le convenzioni, i regolamenti e gli accordi nominati nell’articolo 86 di cui lo Stato faceva già parte, restano in tal caso in vigore per quanto lo concerne.
Un refus ou tout ou partie d’une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par notification faite au Directeur général.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.