Ciascun Stato contraente che vorrà disdire la presente Convenzione, sia per l’insieme dei suoi Territori, sia solo per tutte o parte delle sue Colonie, Protettorati, Possedimenti o Territori di cui all’articolo 10, dovrà notificarlo al Governo belga che ne avvertirà immediatamente tutti gli altri Stati contraenti e l’Istituto internazionale d’agricoltura8, partecipando loro la data alla quale ha ricevuto la disdetta.
La disdetta produrrà i suoi effetti solo in confronto dello Stato che l’avrà notificato o delle sue Colonie, Protettorati, Possedimenti o Territori specificati nell’atto di disdetta, e ciò solo un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo belga.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 1931, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri del Belgio.
Una Copia, certificata conforme, sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati firmatari della presente Convenzione.
(Seguono le firme)
8 Vedere la nota alla pagnia 1.
Tout Etat contractant qui voudra dénoncer la présente Convention soit pour la totalité de ses Territoires, soit seulement pour tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés à l’art. 10, devra le notifier au Gouvernement belge qui en avisera immédiatement les autres Etats adhérents et l’Institut international d’Agriculture7, en leur faisant connaître la date à laquelle il a reçu cette dénonciation.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée ou des Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés dans l’acte de dénonciation, et cela seulement un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.
7 Voir la note à la page 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.