1. Qualsiasi domanda di una Parte in causa di istituire una commissione di conciliazione conformemente all’articolo 18 paragrafo 6 deve essere indirizzata per iscritto al Segretariato, il quale provvederà di conseguenza a informare tutte le Parti.
2. A meno che le Parti non convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna Parte coinvolta e un presidente nominato congiuntamente da tali membri.
Toute contestation concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l’art. 16 peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.