1 Ciascuna Parte:
- a)
- vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per porre fine:
- i)
- alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni di detto allegato,
- ii)
- all’importazione e all’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2;
- b)
- limita la produzione e l’uso delle sostanze chimiche elencate nell’allegato B conformemente alle disposizioni di detto allegato.
2 Ciascuna Parte adotta misure affinché:
- a)
- le sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B siano importate unicamente:
- i)
- ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d), oppure
- ii)
- per un uso o scopo consentito a detta Parte ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B;
- b)
- le sostanze chimiche elencate nell’allegato A per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure le sostanze chimiche elencate nell’allegato B per le quali vige una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso oppure uno scopo accettabile, in considerazione delle eventuali disposizioni pertinenti contenute negli strumenti internazionali esistenti sull’accordo preliminare dato in cognizione di causa, siano esportate unicamente:
- i)
- ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d),
- ii)
- verso una Parte autorizzata a usare dette sostanze chimiche ai sensi dell’allegato A o dell’allegato B, oppure
- iii)
- verso uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, ma abbia fornito una certificazione annuale alla Parte esportatrice. Detta certificazione deve specificare l’uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione alla sostanza chimica in questione, lo Stato importatore si impegna a:
- a)
- proteggere la salute umana e l’ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni,
- b)
- rispettare le disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1,
- c)
- rispettare, se del caso, le disposizioni dell’allegato B parte II paragrafo 2.
- La certificazione include anche qualsiasi documento giustificativo adeguato, come atti legislativi, strumenti di regolamentazione oppure direttive amministrative o politiche. La Parte esportatrice trasmette la certificazione al Segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;
- c)
- le sostanze chimiche elencate nell’allegato A, per le quali nessuna Parte beneficia più di una deroga specifica riguardante la produzione o l’uso, non siano esportate, salvo ai fini di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente come stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1 (d);
- d)
- ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Stato che non è Parte alla presente Convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalla Convenzione in relazione a tale sostanza.
3 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure di regolamentazione volte a prevenire la produzione e l’uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, in base ai criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1, presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.
4 Ogni Parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell’ambito di questi sistemi, se del caso, i criteri enunciati nell’allegato D paragrafo 1 quando procede a una valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso.
5 Salvo diversa disposizione nella presente Convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per la ricerca in laboratorio o come campioni di riferimento.
6 Qualsiasi Parte che beneficia di una deroga specifica conformemente all’allegato A oppure di una deroga specifica o uno scopo accettabile conformemente all’allegato B adotta misure adeguate affinché qualsiasi produzione o uso in virtù di tale deroga o scopo avvenga in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l’esposizione umana e l’emissione nell’ambiente. Per gli usi oggetto di deroghe o gli scopi accettabili che, in condizioni di impiego normale, comportano un’emissione intenzionale nell’ambiente, tale emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenuto conto delle norme e delle direttive applicabili.