1 Le Parti dirimono ogni controversia sorta tra di loro riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.
2 Nel ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o nell’aderirvi, o in ogni momento successivo, una Parte che non è un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, in uno strumento scritto inoltrato al depositario, che, per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, essa riconosce in quanto obbligatori nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo uno dei seguenti due mezzi di composizione delle controversie, oppure entrambi:
- a)
- l’arbitrato, in conformità con le procedure che la Conferenza delle Parti adotterà non appena possibile in un allegato;
- b)
- il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
3 Una Parte che è un’organizzazione regionale di integrazione economica può formulare una dichiarazione analoga per quanto concerne l’arbitrato, in conformità con le procedure di cui al paragrafo 2 a).
4 Una dichiarazione effettuata in applicazione del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca della stessa.
5 Lo scadere di una dichiarazione, la notifica di revoca o una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo i procedimenti in corso davanti a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti alla controversia non stabiliscano diversamente di comune accordo.
6 Se le parti a una controversia non hanno accettato la stessa procedura in applicazione del paragrafo 2 e se non hanno potuto risolvere la controversia allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte ha notificato all’altra l’esistenza di una controversia fra di loro, la controversia è sottoposta a una commissione di conciliazione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causa. La commissione di conciliazione presenta un rapporto corredato di raccomandazioni. Ulteriori procedure concernenti la commissione di conciliazione figureranno in un allegato, che la Conferenza delle Parti adotterà al più tardi in occasione della sua seconda riunione.