2 Le Parti cooperano per fornire un’assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e rafforzare le loro possibilità di adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.
3 A tal proposito, l’assistenza tecnica che deve essere fornita dalle Parti che sono Paesi sviluppati, e da altre Parti nella misura delle loro possibilità, comprende, ove necessario e come stabilito di comune accordo, assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Indicazioni supplementari in merito saranno conferite dalla Conferenza delle Parti.
5 Ai fini del presente articolo le Parti tengono pienamente conto, nel prendere decisioni relative all’assistenza tecnica, delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
1 Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants:
2 Lorsqu’elles entreprennent des activités en vertu du par. 1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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