A. Preambolo
- 1.
- Sostituire al sesto paragrafo del preambolo del protocollo2 il testo seguente:
- decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l’obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo,
- 2.
- Sostituire al settimo paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:
- riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l’accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l’importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi,
- 3.
- Sostituire al nono paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:
- considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo,
B. Articolo 1 Definizioni
- 1.
- Sostituire all’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo il testo seguente:
- 4. Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell’allegato A o nell’allegato B al presente protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza.
- 2.
- Sostituire all’articolo 1 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:
- 5. Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione».
- 3.
- Aggiungere il paragrafo seguente all’articolo 1 del protocollo:
- 9. Per «sostanza di transizione», si intende una sostanza figurante nell’allegato C al presente protocollo, sia isolata che in miscela. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne eventuali difformi indicazioni dell’allegato C, ma esclude qualsiasi sostanza di transizione o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza.
C. Articolo 2 paragrafo 5
Sostituire all’articolo 2 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:
- 5. Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2E, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso.
D. Articolo 2 paragrafo 6
Inserire, all’articolo 2 paragrafo 6, dopo le parole «sostanze controllate», quando appaiono per la prima volta, le parole seguenti:
- Allegato A o Allegato B
E. Articolo 2 paragrafo 8 a
Inserire, nell’articolo 2 paragrafo 8 a del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:
- e gli articoli che vanno da 1A a 2E
F. Articolo 2 paragrafo 9 a i)
Inserire, all’articolo 2 paragrafo 9 a i) del protocollo, dopo «l’Allegato A», le parole seguenti:
- e/o l’Allegato B
G. Articolo 2 paragrafo 9 a ii)
Cancellare, all’articolo 2 paragrafo 9 a ii) del protocollo, le parole seguenti:
- dai livelli del 1986
H. Articolo 2 paragrafo 9 c
Cancellare, all’articolo 2 paragrafo 9 c del protocollo, le parole seguenti:
- che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze controllate delle Parti contraenti
e sostituirle con:
- che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.
I. Articolo 2 paragrafo 10 b
Il paragrafo 10 b dell’articolo 2 del protocollo è cancellato e il paragrafo 10 a dello stesso articolo diventa il paragrafo 10.
J. Articolo 2 paragrafo 11
Inserire, all’articolo 2 paragrafo 11 del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:
- e gli articoli che vanno da 2A a 2E
K. Articolo 2C Altri CFC interamente alogenati
Inserire nel protocollo, come articolo 2C, i paragrafi seguenti:
Articolo 2C3 Altri CFC interamente alogenati
- 1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
- 2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
- 3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.
L. Articolo 2D Tetracloruro di carbonio
Inserire nel protocollo, come articolo 2D, i paragrafi seguenti:
Articolo 2D4 Tetracloruro di carbonio
- 1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Annesso B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
- 2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.
M. Articolo 2E 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
Inserire nel protocollo, come articolo 2E, i paragrafi seguenti:
Articolo 2E5 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
- 1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B non superi annualmente il livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
- 2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
- 3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.
N. Articolo 3 Calcolo dei livelli delle sostanze controllate
1. Inserire, all’articolo 3 del protocollo, dopo «articoli 2», le parole seguenti:
- , da 2A a 2E,
2. Inserire, all’articolo 3 del protocollo, dopo «allegato A», le parole seguenti:
- o allegato B
O. Articiolo 4 Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Parti contraenti al protocollo
- 1.
- Sostituire i paragrafi da 1 a 5 dell’articolo 4 con i paragrafi seguenti:
- 1. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l’importazione delle sostanze controllate dell’allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 1bis. Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall’entrata in vigore del presente paragrafo, l’importazione delle sostanze controllate dell’allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 2. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l’esportazione delle sostanze controllate dell’allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 2bis. Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate dell’allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 3. Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 3bis. Entro tre anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 4. Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 4bis. Entro cinque anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
- 5. Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all’utilizzazione di sostanze controllate.
- 2.
- Sostituire l’articolo 4 paragrafo 8 del protocollo con il paragrafo seguente:
- 8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1bis, e, 3bis, 4 e 4bis, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2bis, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l’articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2E e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all’articolo 7.
- 3.
- Aggiungere, come paragrafo 9, il paragrafo seguente all’articolo 4 del protocollo:
- 9. Ai fini del presente articolo, l’espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.
P. Articolo 5 Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo
L’articolo 5 del protocollo è sostituito dal seguente:
- 1. Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell’allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell’entrata in vigore del protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E.
- 2. Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’allegato B di 0,2 kg pro capite.
- 3. Nell’applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare:
- a)
- Per le sostanze controllate dell’allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo;
- b)
- Per le sostanze controllate dell’allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo.
- 4. Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell’incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere.
- 5. Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all’articolo 10A.
- 6. Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E a causa dell’insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere.
- 7. Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all’articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica.
- 8. Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l’effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse.
- 9. Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all’articolo 10.
Q. Articolo 6 Valutazione ed esame delle misure di controllo
Inserire all’articolo 6 del protocollo, dopo «articolo 2», le parole seguenti:
- gli articoli che vanno da 2A e 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C
R. Articolo 7 Comunicazione dei dati
Sostituire l’articolo 7 del protocollo col seguente:
- 1. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell’allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.
- 2. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando le disposizioni previste dal protocollo per le sostanze dell’allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1989, di ognuna delle sostanze controllate dell’allegato B, nonché di ognuna delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.
- 3. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato dati statistici sulla propria produzione annua (come definita all’articolo 5 paragrafo 1) e, separatamente,
- –
- sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
- –
- sulle importazioni e le esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono,
- di ognuna delle sostanze controllate degli allegati A e B e delle sostanze di transizione del Gruppo I dell’allegato C, per l’anno nel corso del quale le disposizioni sulle sostanze dell’allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente e per ognuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.
- 4. Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alle importazioni e alle esportazioni, se l’organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulle importazioni ed esportazioni fra l’organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.
S. Articolo 9 Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni
Sostituire l’articolo 9 paragrafo 1 a) del protocollo col seguente:
- a)
- Le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate e di quelle di transizione o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;
T. Articolo 10 Meccanismo di finanziamento
Sostituire l’articolo 10 del protocollo col seguente:
Articolo 10 Meccanismo di finanziamento
- 1. Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l’obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E del protocollo. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti.
- 2. Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.
- 3. Il Fondo multilaterale:
- a)
- fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
- b)
- finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:
- i)
- assiste le Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica;
- ii)
- facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate;
- iii)
- dissemina, come previsto all’articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo; e
- iv)
- facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;
- c)
- finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.
- 4. Il Fondo multilaterale opera sotto l’autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.
- 5. Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l’applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l’erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l’assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.
- 6. Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell’articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:
- a)
- osservi scrupolosamente le disposizioni del presente protocollo;
- b)
- apporti risorse aggiuntive; e
- c)
- faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.
- 7. Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.
- 8. Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l’accordo della Parte contraente che ne beneficia.
- 9. Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti.
- 10. Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.
U. Articolo 10A Trasferimento di tecnologia
Aggiungere al protocollo, come articolo 10A, l’articolo seguente:
Articolo 10A Trasferimento di tecnologia
- Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:
- a)
- i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l’ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1; e
- b)
- i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.
V. Articolo 11 Riunioni delle Parti contraenti
Sostituire l’articolo 11 paragrafo 4 g) del protocollo col seguente:
- g)
- valutare, in applicazione dell’articolo 6, le misure di controllo e la situazione relative alle sostanze di transizione;
W. Articolo 17 Parti contraenti che aderiscono dopo l’entrata in vigore
Inserire all’articolo 17, dopo «come pure agli», le parole seguenti:
- articoli che vanno da 2A a 2E, e
X. Articolo 19 Denuncia
Sostituire l’articolo 19 del protocollo col paragrafo seguente:
- Ogni Parte contraente può denunciare il presente protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all’articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.
Y. Allegati
Aggiungere al protocollo gli allegati seguenti:
Allegato B
Sostanze controllate
Gruppo | Sostanza | Potenziale di riduzione dell’ozono |
| | |
Gruppo I | | |
CF3Cl | (CFC-13) | 1,0 |
C2FCl5 | (CFC-111) | 1,0 |
C2F2Cl4 | (CFC-112) | 1,0 |
C3FCl7 | (CFC-211) | 1,0 |
C3F2Cl6 | (CFC-212) | 1,0 |
C3F3Cl5 | (CFC-213) | 1,0 |
C3F4Cl4 | (CFC-214) | 1,0 |
C3F5Cl3 | (CFC-215) | 1,0 |
C3F6Cl2 | (CFC-216) | 1,0 |
C3F7Cl | (CFC-217) | 1,0 |
Gruppo II | | |
CC14 | Tetracloruro di carbonio | 1,1 |
Gruppo III | | |
C2H3Cl3* | Tricloroetano 1, 1, 1 (cloroformio metile) | 0,1 |
- *
- La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.
|
Allegato C
Sostanze di transizione
Gruppo | Sostanze | Gruppo | Sostanze |
| | | |
Gruppo I | | | |
CHFCl2 | (HCFC-21) | C3HF5Cl2 | (HCFC-225) |
CHF2Cl | (HCFC-22) | C3HF6Cl | (HCFC-226) |
CH2FCl | (HCFC-31) | C3H2FCl5 | (HCFC-231) |
C2HFCl4 | (HCFC-121) | C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) |
C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) |
C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) |
C2HF4Cl | (HCFC-124) | C3H2F5Cl | (HCFC-235) |
C2H2FCl3 | (HCFC-131) | C3H3FCl4 | (HCFC-241) |
C2H2Cl2 | (HCFC-132) | C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) |
C2H2F3Cl | (HCFC-133) | C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) |
C2H3FCl2 | (HCFC-141) | C3H3F4Cl | (HCFC-244) |
C2H3F2Cl | (HCFC-142) | C3H4FCl3 | (HCFC-251) |
C2H4FCl | (HCFC-151) | C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) |
C3HFCl6 | (HCFC-221) | C3H4F3Cl | (HCFC-253) |
C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | C3H5FCl2 | (HCFC-261) |
C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | C3H5F2Cl | (HCFC-262) |
C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | C3H6FCl | (HCFC-271) |