1. Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono7 adottata il 22 marzo 1985.
2. Per «Parti» si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.
3. Per «Segretariato» si intende il segretariato della Convenzione.
4. Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell’Allegato A, nell’Allegato B, Allegato C, Allegato E o Allegato F al presente Protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo Allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza.8
5. Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione».9
6. Per «consumo» si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.
7. Per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni e delle esportazioni, e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l’articolo 3.
8. Per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutta o di una Parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un’altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell’approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.
9.10 ...
8 Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. B dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Aggiornato dall’art. 1 lett. A dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469) e dall’art. 1 dell’em. del 15 ott. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5421).
9 Nuovo testo giusta l’art. 1 lett. B dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205).
10 Introdotto dall’art. 1 lett. B dell’em. del 29 giu. 1990, approvato dall’AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Abrogato dall’art. 1 lett. B dell’em. del 25 nov. 1992, approvato dall’AF l’11 giu. 1996, con effetto per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469).
Aux fins du présent Protocole,
8 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
10 Introduit par l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Abrogé par l’art. 1, let. B de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 et avec effet au 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
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