1. L’Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l’Organo sussidiario di attuazione istituiti in virtù degli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e Organo sussidiario di attuazione del presente Accordo. Le disposizioni della Convenzione riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo. Le sessioni delle riunioni dell’Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell’Organo sussidiario di attuazione sono convocate congiuntamente alle riunioni, rispettivamente, dell’Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell’Organo sussidiario di attuazione.
2. Le Parti alla Convenzione che non sono Parti al presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Accordo, le decisioni assunte in virtù del presente Accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti al presente Accordo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente Accordo, i membri dell’ufficio di presidenza di detti organi sussidiari che rappresentano una Parte alla Convenzione che, in quel momento, non sia Parte al presente Accordo, sono sostituiti da ulteriori membri eletti da e tra le Parti al presente Accordo.