1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agisce come riunione delle Parti al presente Accordo.
2. Le Parti alla Convenzione che non sono Parti al presente Accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti al presente Accordo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti al presente Accordo, le decisioni adottate in virtù del presente Accordo sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti al presente Accordo, il membro dell’Ufficio di presidenza della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte alla Convenzione che, in quel momento, non sia Parte al presente Accordo, è sostituito da un ulteriore membro da eleggersi da e tra le Parti al presente Accordo.
4. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi verifica a intervalli regolari l’attuazione del presente Accordo e adotta, nell’ambito del suo mandato, le decisioni necessarie a promuoverne l’effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le sono assegnate dal presente Accordo e:
- a)
- istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all’attuazione del presente Accordo; e
- b)
- esercita ogni altra funzione necessaria per l’attuazione del presente Accordo.
5. Le regole di procedura della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtù della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo, salvo se deciso altrimenti, per consenso, dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
6. La prima sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi è convocata dal segretariato unitamente alla prima sessione della Conferenza delle Parti, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Le successive sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi saranno convocate in coincidenza con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, salvo se deciso altrimenti dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
7. Sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi sono convocate in ogni altra data ritenuta necessaria dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi, o dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione di tale richiesta a tutte le Parti a cura del segretariato, la stessa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, nonché uno Stato che di esse ne sia membro od osservatore, e che non sia parte alla Convenzione, possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi. Organi o agenzie, nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti negli ambiti previsti dal presente Accordo e che abbiano trasmesso al segretariato il loro interesse a partecipare in qualità di osservatori a una sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi possono esservi ammessi, salvo se almeno un terzo delle Parti vi si oppone. L’ammissione e partecipazione di osservatori è soggetta alle regole e procedure di cui al paragrafo 5 del presente articolo.