La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, considera, il più presto possibile, l’applicazione al presente Protocollo del processo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13 della Convenzione, e delle eventuali modifiche, alla luce di ogni pertinente decisione che possa essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni processo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all’articolo 18.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.