Tutte le Parti, tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e continuando a perseguire l’attuazione di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4 paragrafi 3, 5 e 7 della Convenzione:
- a)
- formulano, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se necessario, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione e dell’aggiornamento periodici degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che devono essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti;
- b)
- formulano, implementano, pubblicano ed aggiornano regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti le misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitarne un adeguato adattamento;
- i)
- tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio dovrebbero permettere di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
- ii)
- le Parti incluse nell’Allegato I presentano le informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, conformemente all’articolo 7; le altre Parti cercano di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, le informazioni sui programmi che contengono le misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas ad effetto serra ed all’incremento dell’assorbimento dei pozzi, alle misure di rafforzamento delle capacità (capacity building) e di adattamento;
- c)
- cooperano nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con i cambiamenti climatici, ed adottano tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso a dette fonti o il loro trasferimento, in particolare a favore dei Paesi in via di sviluppo, inclusa l’elaborazione di politiche e programmi per l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, per quanto esse siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di un ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l’accesso ad esse;
- d)
- cooperano nella ricerca scientifica e tecnica e promuovono il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alle conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuovono la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle reti internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione;
- e)
- cooperano e promuovono a livello internazionale, ricorrendo, se necessario, ad organismi esistenti, l’elaborazione e la realizzazione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato della formazione di esperti nel settore, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, e facilitano sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per implementare dette attività attraverso gli organismi competenti della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
- f)
- includono nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e sulle attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
- g)
- nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prendono pienamente in considerazione l’articolo 4 paragrafo 8 della Convenzione.