Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano alle disposizioni del presente Protocollo le definizioni seguenti.
S’intende:
per «Convenzione del 1925», la Convenzione internazionale concernente gli stupefacenti, conchiusa a Ginevra il 19 febbraio 19254 ed emendata con il Protocollo dell’11 dicembre 19465;
per «Convenzione del 1931», la Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 19316 ed emendata con il Protocollo dell’11 dicembre 1946;
per «comitato», il Comitato centrale permanente creato in virtù dell’articolo 19 della Convenzione del 1925;
per «Organo di controllo», l’Organo di controllo creato in virtù dell’articolo 5 della Convenzione del 1931;
per «Commissione» la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
per «Consiglio», il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
per «Segretario generale», il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
per «papavero», la pianta «Papaver somniferum L.», e ogni altra della specie «Papaver» che consenta la produzione dell’oppio;
per «paglia di papavero», tutte le parti del papavero (eccettuati i semi) dai quali, dopo la falciatura del papavero, possano essere ricavati stupefacenti;
per «oppio», il lattice rappreso del papavero, qualunque sia la sua forma, compresi l’oppio greggio, l’oppio medicinale e l’oppio preparato ed esclusi i preparati galenici;
per «produzione», la coltivazione del papavero al fine di ricavarne oppio;
per «riserve», la quantità complessiva d’oppio detenuta legittimamente nel territorio di uno Stato, escluse: 1) le qualità detenute dai farmacisti che vendono al minuto e dagli istituti o dalle persone competenti per il legittimo esercizio delle loro mansioni terapeutiche o scientifiche; 2) le quantità detenute dal Governo di detto Stato o poste sotto la sua vigilanza, destinate a scopi militari;
per «territorio», qualsiasi parte di uno Stato, considerata quale entità distinta agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e di autorizzazione dell’esportazione previsto dalla Convenzione del 1925;
per «esportazione» o «importazione», nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale di oppio da uno Stato all’altro, oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato.
Sauf indication contraire, soit expresse, soit du contexte, les définitions ci‑après s’appliquent aux dispositions du présent Protocole. On entend:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.