1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la confisca:
- a)
- dei prodotti derivanti da reati stabiliti in base al paragrafo 1 dell’articolo 3 o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali prodotti;
- b)
- degli stupefacenti, sostanze psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3.
2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o sequestrare i prodotti, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.
3. Per poter applicare le misure previste al presente articolo, ciascuna Parte abilita i suoi tribunali o altre autorità competenti ad ordinare la presentazione o la confisca di documenti bancari, finanziari o commerciali. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.
- 4. a)
- Quando una Parte che abbia competenza a giudicare un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3 presenta una richiesta ai sensi del presente articolo, la Parte sul cui territorio sono situati prodotti, beni, strumenti o ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
- i)
- trasmette la richiesta alle proprie autorità competenti in vista di far decretare una decisione di confisca, e qualora detta decisione venga decretata, la fa eseguire, oppure
- ii)
- trasmette alle sue autorità competenti, affinché venga eseguita nei limiti della richiesta, la decisione di confisca presa dalla Parte richiedente in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda prodotti, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 situati sul territorio della Parte richiesta;
- b)
- se una richiesta è effettuata in virtù del presente articolo da un’altra parte che ha competenza a giudicare un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3, la Parte richiesta prende provvedimenti per individuare, identificare, congelare o confiscare i prodotti, i beni, gli strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai fini di un’eventuale confisca ordinata sia dalla Parte richiedente, sia a seguito di una domanda formulata in base al capoverso a) del presente paragrafo, dalla Parte richiesta;
- c)
- le decisioni o misure previste ai capoversi a) e b) del presente paragrafo sono adottate dalla Parte richiesta conformemente con la sua legislazione interna ed in base alle disposizioni di tale legislazione, e conformemente alle sue regole di procedura o ad ogni trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale che la lega alla Parte richiedente;
- d)
- le disposizioni dei paragrafi da 6 a 19 dell’articolo 7 si applicano «mutatis mutandis». Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 dell’articolo 7 le richieste effettuate in conformità con il presente articolo contengono le seguenti informazioni:
- i)
- se la domanda è di competenza del capoverso a) i) del presente paragrafo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, che consenta alla Parte richiesta di far pronunciare una decisione di confisca nell’ambito della sua legislazione interna,
- ii)
- se la richiesta è di competenza del capoverso a) ii), una copia legalmente accettabile della decisione di confisca decretata dalla Parte richiedente su cui la domanda si basa, un esposto dei fatti, nonché informazioni che indichino entro quali limiti si chiede che la decisione venga applicata,
- iii)
- se la richiesta è di competenza del capoverso b), un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste;
- e)
- ciascuna Parte comunica al Segretario generale il testo delle leggi e dei regolamenti che danno effetto al presente paragrafo nonché il testo di qualsiasi modifica legalmente apportata a dette leggi e regolamenti;
- f)
- se una Parte decide di subordinare l’adozione dei provvedimenti di cui ai capoversi a) e b) del presente paragrafo all’esistenza di un trattato in materia, essa considera la presente Convenzione come una base contrattuale necessaria e sufficiente;
- g)
- le Parti si sforzeranno di concludere trattati, accordi o intese bilaterali e multilaterali al fine di rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale ai fini del presente articolo.
- 5. a)
- Ogni Parte che confisca prodotti o beni in attuazione del paragrafo 1 o del paragrafo 4 del presente articolo, ne dispone conformemente alla sua legislazione interna ed alle sue procedure amministrative;
- b)
- quando una Parte agisce dietro richiesta di un’altra Parte in applicazione del presente articolo, essa può prevedere in particolare di concludere accordi che prevedano:
- i)
- di versare il valore di detti prodotti e beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, o una parte sostanziale del valore di detti prodotti e beni ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico illecito e l’abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
- ii)
- di dividere con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, tali prodotti o tali beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, in conformità con la sua legislazione interna, le sue procedure amministrative e con gli accordi bilaterali o multilaterali stipulati a tal fine.
- 6. a)
- Se determinati prodotti sono stati trasformati o convertiti in altri beni, detti beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo ed in sostituzione di questi prodotti;
- b)
- se dei prodotti sono stati mischiati a beni acquisiti lecitamente, tali beni, fatto salvo ogni potere di confisca o di congelamento, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore stimato dei prodotti che vi sono stati mischiati;
- c)
- i redditi ed altri benefici derivanti:
- i)
- dai prodotti,
- ii)
- dai beni nei quali questi prodotti sono stati trasformati o convertiti, oppure
- iii)
- dai beni ai quali sono stati mischiati dei prodotti, possono altresì essere oggetto delle misure di cui al presente articolo nella stessa maniera e nella stessa misura dei prodotti.
7. Ciascuna Parte può prendere in considerazione l’ipotesi di invertire l’onere di prova per quanto concerne l’origine lecita dei prodotti presunti o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui ciò sia conforme con i principi della sua legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e delle altre procedure.
8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.