Il titolo dell’articolo 9 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«Composizione e attribuzione dell’Organo»
L’articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«1. L’Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:
I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell’articolo 9 della convenzione unica:
«4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l’Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l’uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l’uso illeciti degli stupefacenti.
5. Le misure prese dall’Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l’Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l’Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.»
Le titre de l’art. 9 de la Convention unique sera modifié comme suit:
L’art. 9, par. 1, de la Convention unique sera modifié comme, suit:
Les nouveaux par. 4 et 5 ci‑après seront insérés après le par. 3 de l’art. 9 de la Convention unique:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.