L’articolo 20 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«1. Le Partì invieranno all’Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall’Organo:
3. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel Paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.»
L’art. 20 de la Convention unique sera modifié comme suit:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.