Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
In particolare, esso può autorizzare il Direttore generale a prendere le misure necessarie per combattere le epidemie e partecipare all’esecuzione dei soccorsi sanitari destinati alle vittime d’una calamità; esso può inoltre intraprendere studi o ricerche che, secondo il parere di uno Stato qualsiasi o del Direttore generale, rivestono un carattere urgente.
Les fonctions du Conseil sont les suivantes:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.