1. La Parte che constati una violazione della presente Convenzione comunica alla Parte trasmittente la violazione addotta e le due Parti si sforzano di risolvere il
problema sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 19, 25 e 26.
2. Se la violazione addotta è manifesta, seria e grave, sicché solleva importanti problemi di interesse pubblico e riguarda l’articolo 7 paragrafi 1 o 2, 12, 13 paragrafo 1 prima frase, 14 o 15 paragrafi 1 o 3 e se essa continua due settimane dopo la comunicazione, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi in causa.
3. In tutti gli altri casi di violazione addotta, ad eccezione di quelli previsti al paragrafo 4, la Parte ricevente può sospendere, a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi in causa otto mesi dalla comunicazione, quando la violazione addotta continua.
4. La sospensione provvisoria della ritrasmissione non è ammessa nelle violazioni addotte all’articolo 7 paragrafi 3, 8, 9 o 10.
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d’appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l’article 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.