1. Ogni Stato Parte addotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1, e su qualsiasi altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l’equipaggio e commesso dall’autore presunto del reato in relazione diretta con quest’ultimo, nei casi seguenti:
- (a)
- se il reato è commesso sul territorio di tale Stato;
- (b)
- se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato;
- (c)
- se l’aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territorio con l’autore presunto ancora a bordo;
- (d)
- se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest’ultima, la propria residenza permanente in tale Stato;
- (e)
- se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato.
2. Ogni Stato Parte può parimenti istituire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi:
- (a)
- se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato;
- (b)
- se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato.
3. Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell’articolo 8 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.
4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente al diritto nazionale.