1. I Governi contraenti o il Consiglio possono fare qualsiasi proposta di emendamento al presente Accordo. La proposta è comunicata per scritto al Segretario generale, che la trasmette a tutti i Governi contraenti, chiedendo loro che lo informino formalmente se la accettano o no.
2. L’adozione di un emendamento richiede il consenso dei due terzi di tutti i Governi contraenti, i cui contributi complessivi per l’anno in corso siano almeno pari al novanta per cento.
3. L’emendamento così adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l’accettazione ufficiale dell’emendamento, comunicata per scritto, dei Governi contraenti responsabili per almeno il novantotto per cento dei contributi per l’anno in corso.
4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ciascun emendamento adottato a tutti i Governi contraenti, e notifica loro ogni accettazione e la data di entrata in vigore di ogni emendamento.
5. Nei casi che non siano quelli specificati nel paragrafo 6 dell’articolo XIII, il Consiglio può modificare gli allegati al presente accordo, riservati i termini e le condizioni del presente accordo e il consenso del Governo della Danimarca.
15 Nuovo testo giusta l’art. 10 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds détenu par l’Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d’être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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