1. Ai soli fini di istituire, esercitare e mantenere in buono stato i servizi che non sono assicurati altrove in applicazione al presente accordo, il limite stabilito nell’articolo V può essere aumentato di una somma determinata, con il consenso dei Governi contraenti, per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti per l’ultimo anno civile, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 65.
2. Riservate le disposizioni dell’articolo II, qualsiasi spesa imputabile ai servizi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi spesa permessa in virtù delle disposizioni dell’articolo XIII, paragrafo 2, lettera a, per effetto dell’inclusione di detti servizi nel presente accordo, è sopportata esclusivamente dai Governi Contraenti che vi consentono, in proporzione alla loro quota di partecipazione alla somma complessiva per l’anno di cui si tratta. Nessuna parte del fondo di riserva, menzionato nell’articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, può essere usato per scopi, ai quali solo detti Governi hanno consentito.
5 Nuovo riferimento giusta l’art. 3 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des États-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en application des dispositions de l’art. VI.
4 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).
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