Per l’esercizio dei trasporti aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte ha il diritto di riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i certificati d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi certificati e licenze documenti corrispondano per lo meno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.