1. Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche dei servizi, le tasse di commissione, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.
2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.
3. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno quattordici (14) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano le tariffe sottoposte o le respingono per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro sette (7) giorni dalla ricezione delle tariffe.
4. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.
5. A prescindere dal precedente paragrafo 4, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare la loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro sette (7) giorni dal momento della ricezione delle tariffe.
6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.
7. Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa designata dell’altra Parte a parificare le sue tariffe con quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momento autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.
4. Aucune des autorités aéronautiques ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les régions des deux Parties contractantes, qui commence sur la région de l’autre Partie.
7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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