1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.
2. Ogni modifica dell’Allegato al presente Accordo può essere convenuta direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno convenuto a tale scopo dalle Parti ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo è emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
2. Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
3. Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.
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