1. Le tariffe che le imprese designate devono applicare in relazione ai trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le particolari caratteristiche di ogni servizio, gli interessi dei consumatori e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.
2. Se possibile, le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Per quanto possibile, le imprese designate devono applicare a tal fine la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.
3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro quindici (15) giorni dalla data di sottoposizione, le tariffe sono considerate approvate.
4. Se le imprese designate non sono in grado di giungere a un’intesa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati devono iniziare entro quindici (15) giorni dal momento in cui è manifesto che le imprese designate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte hanno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro non approvazione delle tariffe.
5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 18 del presente Accordo.
6. Una tariffa già stabilita rimane in vigore fino a quando, conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 18 del presente Accordo, non è stata fissata una nuova tariffa, tuttavia non oltre dodici (12) mesi dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.
7. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si adoperano per assicurarsi che le imprese designate si conformino alle tariffe sottoposte alle autorità aeronautiche delle Parti e da queste approvate, e che nessuna impresa conceda riduzioni illegali su parte di queste tariffe, in qualsivoglia modo, direttamente o indirettamente
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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