Le Alte Parti contraenti, all’atto della sottoscrizione del deposito delle ratifiche o della loro adesione, possono dichiarare che l’accettazione da esse data alla presente convenzione non sarà applicabile sia a qualcuno, sia a tutti i domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltremare che trovinsi sotto la loro sovranità o autorità.E pertanto esse possono ulteriormente aderire separatamente, in nome dell’uno o dell’altro di tali domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori di oltremare, così esclusi nella loro dichiarazione primitiva. Esse possono altresì, conformandosi a queste disposizioni, denunciare la presente Convenzione separatamente per l’uno o più domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltre mare, che trovansi sotto la loro sovranità o autorità.
A l’égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi que dans les cas où la mise en vigueur se fera ultérieurement et selon l’art. 13, elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l’art. 11, al. 2, et à l’art. 12, al. 2, auront été reçues par le gouvernement belge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.