1. Lo zoccolo continentale confinante con i territori di uno o più Stati costieri dirimpettai è delimitato mediante accordo tra questi Stati. Nell’impossibilità d’accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita dalla mediana tra i punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata larghezza del mare territoriale di ognuno di questi Stati.
2. Lo zoccolo continentale di due Stati limitrofi è delimitato mediante accordo. Nell’impossibilità di accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita mediante il principio della mediana come indicato al numero 1.
3. La linea di delimitazione dello zoccolo continentale deve essere stabilita, conformemente ai principi di cui nei numeri 1 e 2, secondo le carte e le caratteristiche geografiche esistenti alla data indicata e facendo menzione di punti di riferimento a terra permanenti e fissi.
La présente Convention sera, jusqu’au 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.