Sono considerati pirateria gli atti seguenti:
1. Ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni predoneria commessi dall’equipaggio o dai passeggeri d’una nave o d’un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno:
2. La partecipazione volontaria all’impiego d’una nave o d’un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l’attributo di pirata.
3. L’istigazione a commettere gli atti definiti ai numeri 1 e 2 come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.
Constituent la piraterie les actes ci‑après énumérés:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.