Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 74 Disposizioni sulla costruzione

1 I natanti devono essere costruiti in modo da evitare inquinamento delle acque, nel senso precisato nel punto 2 del precedente articolo 10.

2 Tutti i natanti provvisti di impianti per cucinare e di impianti idro-sanitari devono essere dotati di recipienti per raccogliere le materie fecali, le acque usate ed i rifiuti o disporre di adeguati sistemi di trattamento delle acque, tenuto conto delle disposizioni vigenti nei due Stati.

3 Per il recupero dell’olio e del carburante deve essere istallato sotto i motori fissi un raccoglitore appropriato (ghiotta). Quest’ultimo non è necessario se sulle parti anteriore o posteriore del motore sono installati paratie o madieri per impedire lo scolo di olio o di carburante in altre parti del natante.

4 Gli impianti per raccogliere le materie di cui ai punti 2 e 3 devono essere concepiti in modo da consentire l’eliminazione a terra del contenuto.

5 I natanti debbono essere muniti di serbatoi di contenimento dei liquidi che possono provocare inquinamento delle acque isolati ed indipendenti dal fasciame esterno. Sono ammessi serbatoi a scafo contenenti combustibili con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C, purché ubicati in posizione tale da garantire la massima sicurezza in caso di collisione.

6 Il carburante impiegato non deve contenere più del 2 per cento di olio in volume (miscela 1:50). Nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter dell’albero motore deve potersi disperdere in acqua. L’olio dev’essere biodegradabile.

7 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione e simili (p. es., casette o abitazioni galleggianti, ristoranti, ecc.), ove ammessi dalle vigenti normative nazionali, devono essere permanentemente collegati alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.

8 Il rumore di un natante, misurato secondo le norme di cui all’allegato 5, non deve superare 72 dB (A). Provvedimenti adeguati devono essere adottati per ridurre il rumore eccessivo a bordo.

Art. 73 Contenu des permis de navigation ou des documents d’immatriculation

1 Le permis de navigation doit au moins contenir les indications suivantes:

a.
type du bateau et nom du constructeur;
b.
signes distinctifs ou nom du bateau;
c.
lieu d’inscription du bateau ou son lieu de stationnement habituel;
d.
longueur et largeur hors tout;
e.
nombre de personnes ou capacité de charge;
f.
type, marque et puissance du moteur;
g.
surface vélique;
h.
équipage minimum (pour les bateaux à passagers et à marchandises ainsi que pour les engins flottants seulement);
i.
conditions et obligations imposées par l’autorité;
k.
nom et domicile du propriétaire ou du détenteur;
l.
autorité ayant établi le permis, lieu et date d’émission.

2 Le document d’immatriculation doit au moins contenir les indications de l’al. 1, let. a, b, f, g, k et l.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.