Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 72 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:

a.
un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d’imbarcazioni da diporto;
b.
un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2 Il certificato internazionale per conduttori d’imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell’allegato 4.

10 Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 23 lug./24 set. 2010, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 837).

Art. 71 Contenu du permis de conduire

Le permis de conduire doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
nom et prénom, photo, domicile, date de naissance et signature du titulaire du permis de conduire;
b.
catégorie;
c.
conditions et décisions de l’autorité;
d.
autorité qui a délivré le permis, lieu et date d’établissement.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.