1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati:
2 In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi pontili d’approdo, la posa di reti, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo se non intralciano la navigazione.
Les transports pouvant provoquer une pollution des eaux au sens de l’art. 10, al. 2, sont interdits, sauf dans les cas où les prescriptions édictées à cet effet par la Commission mixte sont respectées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.