Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 53 Porti e pontili di approdo

1 I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficoltà devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».

2 I natanti non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.

3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d’approdo in maniera da ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in partenza, né ormeggiarsi a detti pontili.

Art. 52 Bateaux incapables de manœuvrer

1 Les bateaux incapables de manœuvrer doivent balancer un pavillon rouge ou un feu rouge lorsque d’autres bateaux s’approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».

2 Tout autre bateau doit s’écarter des bateaux incapables de manœuvrer.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.