1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell’idoneità necessaria o dell’abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile.
2 È considerato conduttore la persona che detiene l’effettiva autorità di comando sul natante.
3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.
Dans le présent Règlement
7 Introduite par l’échange de notes des 23 juillet/ 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 837).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.