Il presente Accordo dovrà essere approvato conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente e entrerà in vigore definitivamente il giorno dell’ultima notificazione d’approvazione. Nondimeno, le Parti contraenti hanno convenuto di metterlo in vigore provvisoriamente dal 22 agosto 1977.
L’Accordo sarà valido per una durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore definitiva e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, a meno che esso non venga disdetto per scritto da una delle Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data di cessazione della sua validità.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto ad Ankara, il 18 agosto 1977, in due esemplari originali in lingua francese, i due testi facenti parimente fede.
Per il | Per il Governo |
Giorgetti | Hazar |
Le présent Accord devra être approuvé conformément à la législation nationale de chaque Partie contractante et entrera en vigueur définitivement le jour de la dernière notification d’approbation. Toutefois, les Parties contractantes se sont mises d’accord pour mettre les dispositions du présent Accord provisoirement en vigueur dès le 22 août 1977.
Cet Accord sera valable pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur définitive et sera prorogé tacitement, d’année en année, si une des Parties contractantes ne le dénonce pas par écrit au moins trois mois avant la date d’expiration de sa validité.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.