1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di uno Stato contraente, situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:
3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur lors de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables
3. L’Accord conclu entre la Suisse et la République socialiste tchèque par Echange de Notes du 26 avril 1960 concernant l’imposition des entreprises de navigation aérienne11 sera abrogé à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.