1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a) (i) il termine «Qatar» designa il territorio dello Stato del Qatar, le acque interne e le acque territoriali compreso il fondo e il sottosuolo marini, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali lo Stato del Qatar esercita diritti sovrani e la sua giurisdizione conformemente alle disposizioni del diritto internazionale nonché delle leggi e delle regolamentazioni nazionali del Qatar,
- (ii)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- b)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, gli enti giuridici, le società e ogni altra associazione di persone;
- c)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- d)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- e)
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- f)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- per quanto concerne il Qatar, il Ministero dell’economia e delle finanze o un suo rappresentante autorizzato,
- (ii)
- per quanto concerne la Svizzera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- g)
- il termine «cittadini» designa:
- (i)
- le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente,
e - (ii)
- tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
2. Per quanto concerne l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non altrimenti definiti hanno il significato che ad essi viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.