1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- il termine «Indonesia» indica il territorio nazionale come designato dal diritto della Repubblica d’Indonesia, compreso il territorio confinante sul quale la Repubblica d’Indonesia, in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti di sovranità;
- b)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c)
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’Indonesia o la Svizzera;
- d)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- f)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- g)
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- h)
- il termine «cittadino» designa:
- (i)
- persone fisiche, che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;
- (ii)
- persone giuridiche, società di persone e altre associazioni di persone costituite secondo il diritto vigente in uno degli Stati contraenti;
- i)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- in Indonesia: il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
- (ii)
- in Svizzera: il direttore dell’Ammini strazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato;
- j)
- il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta indonesiana o l’imposta svizzera.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.