1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
- il termine «Finlandia» designa la Repubblica di Finlandia e, in senso geografico, comprende il territorio nazionale della Repubblica di Finlandia nonché la zona adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Finlandia sulla quale la Finlandia, in virtù delle sue leggi e in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti riguardo all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti;
- b)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione svizzera;
- c)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- d)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- e)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- f)
- il termine «nazionale» designa:
- (i)
- ogni persona fisica che hai la nazionalità di uno Stato contraente, e
- (ii)
- ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- g)
- per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave odi un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- h)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- per quanto concerne la Finlandia: il ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato,
- (ii)
- per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.