1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a. (i) il termine «Egitto» designa la Repubblica araba d’Egitto e, quando è usato in senso geografico, il termine Egitto include:
- (A)
- le acque territoriali, e
- (B)
- il fondale e il sottosuolo delle zone sottomarine, adiacenti alla costa ma situati al di fuori delle acque territoriali, sui quali l’Egitto esercita il diritto di sovranità in concordanza con il diritto internazionale ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali di tali zone, ma solo nella misura in cui la persona, il bene o l’attività a cui s’applica la Convenzione si ricollega a questa esplorazione o a questo sfruttamento.
- (ii)
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera.
- b)
- le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Svizzera o l’Egitto;
- c)
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- d)
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- e)
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- f)
- il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta svizzera o l’imposta egiziana;
- g)
- l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
- h)
- l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
- in Egitto, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
- (ii)
- in Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato;
- i)
- il termine «cittadini» indica:
- (i)
- tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza di uno Stato Contraente;
- (ii)
- tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.