1. Per quanto concerne il Cile, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
- a)
- i residenti del Cile che ritraggono redditi o posseggono parti di patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, possono computare tutta l’imposta pagata sull’imposta cilena dovuta a causa di questi stessi redditi o parti di patrimonio, fatte salve le disposizioni applicabili della legge cilena; il presente paragrafo si applica a tutti i redditi oggetto della presente Convenzione;
- b)
- qualora, in applicazione di una disposizione della Convenzione, taluni redditi ritratti o parti di patrimonio detenuti da un residente del Cile siano esenti da imposta in Cile, il Cile può tuttavia tener conto di tali redditi o parti di patrimonio esentati per determinare l’ammontare dell’imposta afferente ad altri redditi o altre parti di patrimonio.
2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
- a)
- Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Cile, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, tale esenzione si applica agli utili di cui all’articolo 13 paragrafo 4 lettera a soltanto se ne è provata l’imposizione effettiva in Cile.
- b)
- Qualora un residente di Svizzera riceva interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 11 o 12, sono imponibili in Cile, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Detto sgravio può assumere le seguenti forme:
- (i)
- computo dell’imposta pagata in Cile, giusta le disposizioni degli articoli 11 e 12, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione
dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Cile; o - (ii)
- riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
- (iii)
- esenzione parziale dall’imposta svizzera degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Cile sull’ammontare lordo degli interessi o dei canoni.
La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
- c)
- Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi che, giusta le disposizioni dell’articolo 10 sono imponibili in Cile, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Detto sgravio corrisponde a un computo pari al 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. L’ammontare lordo va inteso come il dividendo ritratto aumentato del 15 per cento.
- d)
- Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 4 lettera b, la Svizzera accorda, su domanda, un computo sull’imposta svizzera di questo reddito pari all’imposta cilena riscossa giusta tale disposizione; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione d’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Cile.
- e)
- Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi ai sensi dell’articolo 18, la Svizzera accorda, su domanda, un computo sull’imposta svizzera di questo reddito pari all’imposta cilena riscossa giusta l’articolo 18; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione d’imposta svizzera calcolata prima del computo accordato su questo reddito.
- f)
- Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente del Cile, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.