1. Le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdizione contraente con riferimento ad un Accordo fiscale coperto:
- a)
- con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, primo giorno dell’anno civile26 successivo che inizia all’ultima delle date, o successivamente ad essa, in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto; e
- b)
- con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione contraente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d’imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di sei mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più breve) a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’accordo fiscale coperto.
2. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo a) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire l’espressione «anno civile» con l’espressione «periodo di imposta», e notifica al Depositario la sua scelta.
3. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo b) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire il riferimento a «periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» con un riferimento a «periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo che inizia alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» e notifica al Depositario la sua scelta.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, l’articolo 16 (Procedura amichevole) ha efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto per un caso sottoposto all’autorità competente di una Giurisdizione contraente a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna Giurisdizione contraente dell’Accordo fiscale coperto, salvo per i casi che non potevano essere sottoposti a tale data ai sensi dell’Accordo fiscale coperto prima delle modifiche apportate dalla Convenzione, a prescindere dal periodo d’imposta al quale si riferisce il caso.
5. Per un nuovo Accordo fiscale coperto derivante da un ampliamento ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche) dell’elenco degli accordi notificati in conformità alla clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini), le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdizione contraente:
- a)
- con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica a decorrere dal primo giorno dell’anno civile successivo ad un periodo di 30 giorni che segue la data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco di accordi; e
- b)
- con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione contraente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di nove mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più breve) a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi.
6. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
- 7. a)
- Una Parte si può riservare il diritto di sostituire:
- i)
- i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 4 all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto»; e
- ii)
- i riferimenti di cui al paragrafo 5 alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi»;
- con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;
- iii)
- i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva»; e
- iv)
- il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve) all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»;
- con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;
- v)
- i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6 dell’articolo 29 (Notifiche) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica»; e
- vi)
- il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 6 dell’articolo 29 (Notifiche) all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»;
- con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;
- vii)
- i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 36 (Efficacia della parte VI) all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto»;
- con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e
- viii)
- il riferimento di cui al paragrafo 3 dell’articolo 36 (Efficacia della parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi»;
- ix)
- i riferimenti di cui al paragrafo 4 dell’articolo 36 (Efficacia della parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva»; e
- x)
- il riferimento di cui al paragrafo 5 dell’articolo 36 (Efficacia della parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica»;
- con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».
- b)
- Una Parte che formula una riserva ai sensi del sottoparagrafo a) notifica la conferma del completamento delle sue procedure interne contemporaneamente al Depositario e alle altre Giurisdizioni contraenti.
- c)
- Se una o più Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto formulano una riserva ai sensi del presente paragrafo, la data dell’efficacia delle disposizioni della Convenzione, del ritiro o della sostituzione di una riserva, di una ulteriore notifica con riferimento a tale Accordo fiscale coperto, o della parte VI (Arbitrato), è disciplinata dal presente paragrafo per tutte le Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto.