La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata la «Svizzera», da un lato
e
la Comunità europea,
in seguito denominata «Comunità», dall’altro,
in prosieguo denominate «parti contraenti»,
visto l’accordo stipulato tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea in data 22 luglio 19722 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità e i suoi Stati membri, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 19993,
considerando che il protocollo n. 2 dell’accordo del 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, in seguito denominato «l’accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell’Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti,
considerando che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l’allargamento dell’Unione europea,
al fine di migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati,
visto l’accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 20005 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea,
hanno convenuto quanto segue:
et
la
considérant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux Etats membres devraient être maintenus après l’élargissement de l’Union européenne,
désireuses d’améliorer l’accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés,
vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n
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