I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall’articolo XXI del GATT 199426, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
26 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
26 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
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