1. Il rapporto finale è definitivo e obbligatorio per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte alla controversia è tenuta a prendere le misure necessarie all’esecuzione del rapporto finale di cui all’articolo 63.
2. Ciascuna Parte interessata informa l’altra Parte o le altre Parti alla controversia entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto finale in merito alle loro intenzioni inerenti alla sua esecuzione.
3. Le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo le misure specifiche necessarie all’esecuzione del rapporto finale. La soluzione consiste, se possibile, nell’eliminazione di una misura non conforme al presente Accordo o, in mancanza di una tale soluzione, in una compensazione.
4. Ciascuna Parte interessata si conforma senza indugio alle conclusioni del rapporto finale. Se questo non è possibile, le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo un termine ragionevole. In assenza di un accordo, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di fissare detto termine tenuto conto delle circostanze. Il tribunale arbitrale rende la sua decisione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Ciascuna Parte interessata notifica all’altra Parte alla controversia o alle altre Parti alla controversia le misure adottate in vista dell’esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4. Sulla base di questa notificazione ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere in merito alla conformità di dette misure con il rapporto finale. La decisione del tribunale arbitrale è resa entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Se una Parte interessata (o più Parti interessate) non notifica le misure adottate ai fini dell’esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4 o se il tribunale arbitrale decide che dette misure sono in contraddizione con le conclusioni del rapporto finale, la Parte (o le Parti) interessata avvia, su richiesta della Parte (o delle Parti) attrice, consultazioni al fine di pervenire a un accordo su compensazioni mutuamente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte (o le Parti) attrice ha il diritto di sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto nella misura in cui detti vantaggi corrispondono a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa delle misure considerate lesive del presente Accordo.
7. Tra i vantaggi da sospendere, la Parte (o le Parti) attrice dà la priorità ai vantaggi concernenti il medesimo settore o i medesimi settori interessati dalle misure considerate dal tribunale arbitrale come lesive del presente Accordo. Se ritengono che non sia possibile sospendere vantaggi nel o nei settori toccati dalle misure incriminate, possono sospendere vantaggi di un altro o di altri settori.
8. La Parte (o le altre Parti) attrice notifica all’altra Parte o alle altre Parti i vantaggi che esse intendono sospendere entro 60 giorni prima della data in cui la sospensione ha effetto. Entro 15 giorni dalla notificazione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere alla commissione arbitrale originale di decidere se i vantaggi che l’altra Parte (o le altre Parti) attrice intende sospendere corrispondono al pregiudizio subìto a causa delle misure considerate lesive del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 6 e 7. La decisione è resa dal tribunale arbitrale entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun vantaggio è sospeso fintanto che il tribunale arbitrale non ha reso la sua decisione.
9. La sospensione dei vantaggi è temporanea e applicata dalla Parte (o dalle Parti) attrice fino a che le misure considerate lesive del presente Accordo non siano ritirate o modificate in modo tale da essere rese conformi al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte ad un accordo che ne ponga termine.
10. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originale decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, sulla scorta di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificare la stessa. La decisione del tribunale arbitrale è resa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
11. Le decisioni rese conformemente ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 del presente articolo sono vincolanti.
1. Le rapport final est définitif et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures permettant la mise en
2. La ou les Parties concernées informent l’autre ou les autres parties au différend, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport final, de leurs intentions concernant sa mise en
3. Les parties au différend s’efforcent de convenir des mesures spécifiques requises pour la mise en
4. La ou les Parties concernées se conforment dans les moindres délais au rapport final. Si cela n’est pas possible, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour le faire. En l’absence d’accord, une partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de fixer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. Le panel arbitral rend sa décision dans les 15 jours suivant la demande.
5. La ou les Parties concernées notifient à l’autre ou aux autres parties au différend les mesures adoptées en vue de la mise en
6. Si la ou les Parties concernées ne notifient pas les mesures de mise en
7. Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les Parties plaignantes donnent la priorité aux avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés par les mesures considérées par le panel arbitral comme violant le présent Accord. La ou les Parties plaignantes qui considèrent qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre des avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés peuvent suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
8. La ou les autres Parties plaignantes notifient à l’autre ou aux autres Parties les avantages qu’elles entendent suspendre au plus tard 60 jours avant la mise en
9. La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la ou les Parties plaignantes que jusqu’au moment où les mesures considérées comme violant le présent Accord sont retirées ou amendées de manière à les rendre conformes au présent Accord, ou jusqu’au moment où les parties au différend sont parvenues à un accord mettant fin au différend.
10. À la demande d’une partie au différend, le panel arbitral d’origine statue sur la conformité avec le rapport final des mesures d’application adoptées après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. Le panel arbitral rend sa décision dans les 30 jours suivant la demande.
11. Les décisions rendues conformément aux par. 4, 5, 8 et 10 sont obligatoires.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.