1. Nella misura del possibile, le Parti si impegnano a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici per consentire un’efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Nel caso di appalti contemplati nel presente Accordo e gestiti con mezzi elettronici, l’ente aggiudicatore:
1.
2. Lorsqu’elle gère un marché public couvert à l’aide de moyens électroniques, l’entité adjudicatrice:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.