1. Ogni termine fissato dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione deve essere fissato in modo tale da permettere ai fornitori esteri e nazionali di preparare e depositare le loro offerte ed eventualmente le loro domande di partecipazione o proposte per la procedura di qualificazione. Nel fissare detto termine, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto e il tempo normalmente necessario per la trasmissione delle offerte per via postale, dall’estero e dal Paese stesso.
2. Ciascuna Parte si assicura che gli enti tengano debitamente conto dei ritardi di pubblicazione quando fissano la data limite per il ricevimento delle offerte o per il deposito delle domande intese a ottenere un invito di partecipazione o per il deposito delle candidature alla procedura di qualificazione per poter essere iscritti nell’elenco dei fornitori.
2. Chaque Partie s’assure que ses entités tiennent dûment compte des retards de publication lors de la fixation de la date limite pour la réception des offres ou des demandes de participation ou des candidatures pour se qualifier ou pour figurer sur la liste des fournisseurs
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.