1. Gli enti non possono suddividere un mandato o scegliere un metodo di valutazione degli appalti con l’intento di eludere l’applicazione del presente capitolo, quando occorre determinare se un appalto pubblico è soggetto alle disposizioni del presente capitolo e alle condizioni stabilite nelle Appendici XIII e XIV.
2. Nel calcolo del valore di un appalto, un ente tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, come premi, emolumenti, commissioni e interessi nonché l’importo totale massimo autorizzato, compresa la clausola per un’opzione prevista nel
contratto.
3. Se non è possibile calcolare preventivamente il valore preciso di un appalto a causa delle sue caratteristiche, gli enti valuteranno tale valore in base a criteri oggettivi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.