1. Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte riserva ai prodotti, ai servizi e ai fornitori delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte si assicura che i suoi enti:
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dazi e alle altre tasse percepite sulle importazioni o in occasione dell’importazione, né al metodo di
riscossione di tali dazi e tasse, né ad altri regolamenti o formalità d’importazione, né alle misure riguardanti il commercio di servizi, che non fanno parte delle misure relative specificatamente agli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo.
2. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre, chaque Partie garantit
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.