1. Per quanto riguarda tutte le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte riserva ai prodotti, ai servizi e ai fornitori delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Riguardo a tutte le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente capitolo, ciascuna Parte garantisce che:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.